Green pass e ritorno in presenza: le regole dell’Ateneo

Con il decreto legge 6 agosto 2021, n.111, il Governo ha adottato misure urgenti per l'avvio dell'anno accademico 2021-2022 alla luce del nuovo contesto del quadro epidemiologico e dell'andamento del piano vaccinale.

Il decreto legge stabilisce che le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e che, a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il personale universitario (docenti, tecnici, amministrativi e il rimanente personale comunque denominato) e gli studenti universitari - per la partecipazione alle attività didattiche e curriculari in presenza, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COV1D-19

Per il personale universitario, il mancato rispetto di tali disposizioni è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. L'obbligo del possesso della certificazione verde COVID–19 non si applica al personale docente e tecnico amministrativo, nonché agli studenti, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

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Data di pubblicazione: 27/08/2021